1 MAY 2020 · Secondo episodio relativo agli strumenti giuridici e patrimoniali per la gestione della terza età. Il primo era l'Amministrazione di sostegno.
La tutela/interdizione è un istituto che mira a tutelare le persone che si trovano nella totale impossibilità di provvedere ai propri interessi (anziani, disabili fisici o psichici, malati, etc).
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La Tutela è la forma di protezione prevista per coloro che sono del tutto incapaci di provvedere ai propri interessi. Può essere aperta solo a seguito di sentenza di interdizione promossa da un avvocato.
Parliamo Ad esempio di una persona che si trova affetta da demenza senile, alzheimer o altre malattie invalidanti che non danno la possibilità al soggetto di gestire non solo la straordinaria amministrazione, ma qualunque atto della propria vita.
A causa della loro infermità mentale si sostituisce un tutore. Tale figura viene nominata dal giudice tutelare e scelta secondo le disposizioni previste dal codice civile. Il tutore (che cura l’interdetto, ovvero lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni) viene nominato dal Giudice Tutelare e viene scelto, preferibilmente, nello stesso ambito familiare dell’interdetto (coniuge non separato, una persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, e comunque un parente entro il quarto grado). Se necessario può essere nominata tutore una persona estranea (ad es. in assenza di parenti o in caso di conflitto tra gli stessi). In ogni caso deve trattarsi di persona maggiorenne di ineccepibile condotta.
Il Giudice Tutelare può nominare, oltre al tutore, un protutore con funzione di rappresentare l’interdetto in caso di conflitto di interessi di quest'ultimo con il tutore. Il protutore può inoltre sostituire il tutore per gli atti urgenti qualora questi venga a mancare o abbia abbandonato la funzione. In questo caso spetterà al protutore promuovere eventuali istanze o ricorsi.
Il tutore deve: aver cura dell’interdetto; rappresentare l’interdetto in tutti gli atti civili; amministrare i beni dell’interdetto; procedere alla formazione dell’inventario dei beni dell’interdetto; tenere regolare contabilità e annualmente rendere conto al Giudice Tutelare.
Colui che è nominato non può sottrarsi alla nomina, a meno che abbia più di 65 anni, tre figli minorenni, sia gravemente ammalato, eserciti già altra tutela.
Il tutore può chiedere al Giudice Tutelare di essere esonerato dall'incarico, se esso sia divenuto eccessivamente gravoso e vi sia altra persona atta a sostituirlo. Comunque, l'esercizio delle funzioni deve protrarsi fino a che il nuovo tutore non abbia assunto l'incarico con la prestazione del giuramento.
Il tutore non può acquistare i beni del tutelato, può essere rimosso se si dimostra negligente, inetto, insolvente, abusa dei suoi poteri.
Il Giudice non può comunque rimuovere il tutore se non dopo averlo sentito o citato. Potrebbe, tuttavia, sospenderlo immediatamente dall'esercizio della tutela a fronte di comportamenti gravi.
L’istituto della tutela è pertanto un’efficace strumento per garantire l’integrità del patrimonio di soggetti che - per questioni cliniche o sanitarie - possono essere facilmente circonvenuti.