QUESTURA DI MODENA: IL TRIBUNALE ACCOGLIE LA DOMANDA DI SOSPENSIVA
Feb 6, 2024 ·
2m 59s
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Description
TRIBUNALE DI BOLOGNA - N. R.G. 1439-1/2024 visto il ricorso proposto nell’interesse del ricorrente, con il quale è stata rigettata la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per protezione...
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TRIBUNALE DI BOLOGNA - N. R.G. 1439-1/2024
visto il ricorso proposto nell’interesse del ricorrente, con il quale è stata rigettata la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale;
ritenuta l’applicabilità alla presente controversia del procedimento previsto dall’art. 19 ter del D.L.vo 150/2011;
ritenuto, quanto alla valutazione propria della sospensiva richiesta (in relazione alla quale, stante il richiamo contenuto nel citato art. 19 ter del D.L.vo 150/2011, è applicabile l’art. 5 del medesimo decreto), che nella specie, alla luce della trasformazione dell’originario contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, appaiono ravvisabili gravi e circostanziate ragioni per la sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento, essendo configurabile una situazione di danno grave ed irreparabile derivante dall’allontanamento del ricorrente;
ritenuto che, in ragione della necessità di approfondimento istruttorio degli elementi evidenziati quanto alla dedotta sussistenza dei presupposti per il rilascio di permesso di soggiorno, l’irreparabilità del pregiudizio, con il possibile allontanamento della ricorrente dal territorio, consente di ritenere sussistenti i presupposti per la sospensione inaudita altera parte del provvedimento impugnato;
considerato infine che la sospensiva concessa incide sugli effetti del diniego ripristinando la situazione giuridica dello straniero in attesa della decisione sul rilascio;
P.Q.M.
Visti gli artt. 5 e 19 ter del D.L.vo 150/2011,
sospende l’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, meglio indicato in premessa, salva ogni valutazione all’esito dell’udienza – fissata per il merito – in ordine alla conferma del provvedimento; per l’effetto dispone la restituzione del tagliandino comprovante la presentazione dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale al ricorrente;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.
Bologna, 05/02/2024
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visto il ricorso proposto nell’interesse del ricorrente, con il quale è stata rigettata la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale;
ritenuta l’applicabilità alla presente controversia del procedimento previsto dall’art. 19 ter del D.L.vo 150/2011;
ritenuto, quanto alla valutazione propria della sospensiva richiesta (in relazione alla quale, stante il richiamo contenuto nel citato art. 19 ter del D.L.vo 150/2011, è applicabile l’art. 5 del medesimo decreto), che nella specie, alla luce della trasformazione dell’originario contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, appaiono ravvisabili gravi e circostanziate ragioni per la sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento, essendo configurabile una situazione di danno grave ed irreparabile derivante dall’allontanamento del ricorrente;
ritenuto che, in ragione della necessità di approfondimento istruttorio degli elementi evidenziati quanto alla dedotta sussistenza dei presupposti per il rilascio di permesso di soggiorno, l’irreparabilità del pregiudizio, con il possibile allontanamento della ricorrente dal territorio, consente di ritenere sussistenti i presupposti per la sospensione inaudita altera parte del provvedimento impugnato;
considerato infine che la sospensiva concessa incide sugli effetti del diniego ripristinando la situazione giuridica dello straniero in attesa della decisione sul rilascio;
P.Q.M.
Visti gli artt. 5 e 19 ter del D.L.vo 150/2011,
sospende l’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, meglio indicato in premessa, salva ogni valutazione all’esito dell’udienza – fissata per il merito – in ordine alla conferma del provvedimento; per l’effetto dispone la restituzione del tagliandino comprovante la presentazione dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale al ricorrente;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.
Bologna, 05/02/2024
Information
Author | Avv. Fabio Loscerbo |
Organization | Fabio Loscerbo |
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