PROTEZIONE COMPLEMENTARE: E' VALIDAMENTE PROPOSTA LA ISTANZA NOTIFICATA A MEZZO PEC
Oct 30, 2023 ·
6m 29s
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Description
TRIBUNALE DI FIRENZE - ORDINANZA DEL 28/10/2023 - N. R.G. 2023/6291 L’istanza via pec appare pienamente ricevibile ai fini della registrazione della stessa con valutazione nel merito dell’istanza stessa da...
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TRIBUNALE DI FIRENZE - ORDINANZA DEL 28/10/2023 - N. R.G. 2023/6291
L’istanza via pec appare pienamente ricevibile ai fini della registrazione della stessa con
valutazione nel merito dell’istanza stessa da parte dell’organo amministrativo.
L’Amministrazione ha impedito illegittimamente la registrazione della domanda e l’avvio del
procedimento amministrativo, nonostante l’art. 2 della Legge 241/1990 stabilisca che ove il
procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le
pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento
espresso.
La presentazione della domanda si ha ogniqualvolta uno straniero manifesti la volontà di chiedere
protezione allo Stato italiano, laddove la registrazione della stessa avviene ad opera della Questura
territorialmente competente.
Il contegno dell’Amministrazione, precludendo al ricorrente di formalizzare la richiesta, è idoneo a
pregiudicare il suo diritto al rilascio del titolo, dal momento che l’inerzia ha determinato l’omesso
avvio del procedimento amministrativo.
Al contempo, la presentazione della domanda e la sua registrazione costituiscono, anche da un
punto di vista cronologico, elementi distinti nell’ambito del procedimento di protezione
internazionale, laddove è il legislatore europeo ad aver dettato termini perentori di registrazione
della domanda a fronte della volontà manifestata dello straniero in qualsiasi forma( vedasi Cass
20070 del 2023 ).
...
Sotto il profilo del periculum in mora, l’impossibilità di formalizzare la richiesta di protezione
internazionale ha determinato il perpetuarsi della condizione di irregolarità del ricorrente, che
implica, oltre alla impossibilità di accesso ai servizi minimi e comprime l’esercizio dei diritti, tra
cui quello allo svolgimento di attività di lavoro.
Dunque, nei limiti della delibazione propria di questa sede cautelare, deve pertanto ritenersi che
l'istanza di protezione complementare sottoscritta personalmente dall'interessato notificata alla
Questura di PISA in data 03/03/2023 sia stat validamente proposta ed idonea ad attivare il
procedimento amministrativo ex l. 241/90.
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L’istanza via pec appare pienamente ricevibile ai fini della registrazione della stessa con
valutazione nel merito dell’istanza stessa da parte dell’organo amministrativo.
L’Amministrazione ha impedito illegittimamente la registrazione della domanda e l’avvio del
procedimento amministrativo, nonostante l’art. 2 della Legge 241/1990 stabilisca che ove il
procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le
pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento
espresso.
La presentazione della domanda si ha ogniqualvolta uno straniero manifesti la volontà di chiedere
protezione allo Stato italiano, laddove la registrazione della stessa avviene ad opera della Questura
territorialmente competente.
Il contegno dell’Amministrazione, precludendo al ricorrente di formalizzare la richiesta, è idoneo a
pregiudicare il suo diritto al rilascio del titolo, dal momento che l’inerzia ha determinato l’omesso
avvio del procedimento amministrativo.
Al contempo, la presentazione della domanda e la sua registrazione costituiscono, anche da un
punto di vista cronologico, elementi distinti nell’ambito del procedimento di protezione
internazionale, laddove è il legislatore europeo ad aver dettato termini perentori di registrazione
della domanda a fronte della volontà manifestata dello straniero in qualsiasi forma( vedasi Cass
20070 del 2023 ).
...
Sotto il profilo del periculum in mora, l’impossibilità di formalizzare la richiesta di protezione
internazionale ha determinato il perpetuarsi della condizione di irregolarità del ricorrente, che
implica, oltre alla impossibilità di accesso ai servizi minimi e comprime l’esercizio dei diritti, tra
cui quello allo svolgimento di attività di lavoro.
Dunque, nei limiti della delibazione propria di questa sede cautelare, deve pertanto ritenersi che
l'istanza di protezione complementare sottoscritta personalmente dall'interessato notificata alla
Questura di PISA in data 03/03/2023 sia stat validamente proposta ed idonea ad attivare il
procedimento amministrativo ex l. 241/90.
Information
Author | Avv. Fabio Loscerbo |
Organization | Fabio Loscerbo |
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