PROTEZIONE COMPLEMENTARE A CITTADINO MAROCCINO CON PRECEDENTI PENALI PER SPACCIO
Oct 28, 2023 ·
6m 32s
Download and listen anywhere
Download your favorite episodes and enjoy them, wherever you are! Sign up or log in now to access offline listening.
Description
TRIBUNALE DI BOLOGNA Bologna, 30 agosto 2023 N.R.G. 2051/2020 Appare evidente che il ricorrente, negli anni trascorsi sul territorio italiano, abbia qui radicato una propria identità sociale e vita privata...
show more
TRIBUNALE DI BOLOGNA Bologna, 30 agosto 2023 N.R.G. 2051/2020
Appare evidente che il ricorrente, negli anni trascorsi sul territorio italiano, abbia qui radicato una propria identità sociale e vita privata rilevanti ai sensi dell’art. 19 co. 1.1 TUI.
Occorre dunque verificare se l’unico precedente penale riportato dal ricorrente integri una causa ostativa alla concessione di un permesso di soggiorno ex art. 19 co. 1.1 TUI, individuata dalla norma in “ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute” alla luce del primario criterio di proporzionalità”.
Tale evenienza è da escludersi. I fatti criminosi, consistenti nella cessione illecita di stupefacenti in concorso, hanno interessato un periodo relativamente breve della vita del ricorrente, nel 2013, risalente nel tempo e collocato in un contesto di instabilità lavorativa, economica e abitativa. L’istante ha infatti dichiarato di aver patito l’assenza di lavoro, aggravata dalla crisi economica e di essersi ritrovato a condividere un’abitazione con dei connazionali, stante il trasferimento del fratello presso altra regione. Tali motivi certamente non giustificano la commissione di illeciti e, sebbene il ricorrente sia stato condannato ad una pena relativamente consistente, deve darsi atto che all’istante è stata concessa la sospensione dell’esecuzione della pena, nonché la detenzione domiciliare e l’affidamento in prova al servizio sociale, evidentemente ricorrendone i presupposti di legge.
Egli, ad oggi, risulta positivamente rieducato e pienamente reinserito nel tessuto sociale e lavorativo italiano, non avendo commesso ulteriori illeciti, godendo di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, così dimostrando la piena capacità di cogliere e sfruttare le occasioni di reinserimento. Positiva è inoltre la convivenza con il fratello, il quale appare essere riferimento familiare dell’istante sul territorio.
Alla luce di tali considerazioni, è da escludersi che la condotta penalmente rilevante del ricorrente esprima una pericolosità sociale attuale, ostativa al rilascio del permesso di soggiorno per protezione complementare, tale da giustificare la compromissione del diritto al rispetto della vita privata dell’istante, per come radicata sul territorio nazionale. Ecco allora che il pregiudizio che patirebbe l’interessato per via di un nuovo possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che egli ritrarrebbe in caso di rimpatrio in Marocco, Paese che egli ha abbandonato da tempo, inducono ad affermare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, essendo ravvisabile la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili.
Il Collegio, in conclusione, ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
P.Q.M.
Visto l’art. 35 bis D.lgs. 25/2008,
in parziale accoglimento del ricorso, accerta in capo al ricorrente il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell’art. 32 co. 3 D.lgs. 25/2008 e 19 co. 1.1 D.lgs. 286/1998 e per l’effetto dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;
show less
Appare evidente che il ricorrente, negli anni trascorsi sul territorio italiano, abbia qui radicato una propria identità sociale e vita privata rilevanti ai sensi dell’art. 19 co. 1.1 TUI.
Occorre dunque verificare se l’unico precedente penale riportato dal ricorrente integri una causa ostativa alla concessione di un permesso di soggiorno ex art. 19 co. 1.1 TUI, individuata dalla norma in “ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute” alla luce del primario criterio di proporzionalità”.
Tale evenienza è da escludersi. I fatti criminosi, consistenti nella cessione illecita di stupefacenti in concorso, hanno interessato un periodo relativamente breve della vita del ricorrente, nel 2013, risalente nel tempo e collocato in un contesto di instabilità lavorativa, economica e abitativa. L’istante ha infatti dichiarato di aver patito l’assenza di lavoro, aggravata dalla crisi economica e di essersi ritrovato a condividere un’abitazione con dei connazionali, stante il trasferimento del fratello presso altra regione. Tali motivi certamente non giustificano la commissione di illeciti e, sebbene il ricorrente sia stato condannato ad una pena relativamente consistente, deve darsi atto che all’istante è stata concessa la sospensione dell’esecuzione della pena, nonché la detenzione domiciliare e l’affidamento in prova al servizio sociale, evidentemente ricorrendone i presupposti di legge.
Egli, ad oggi, risulta positivamente rieducato e pienamente reinserito nel tessuto sociale e lavorativo italiano, non avendo commesso ulteriori illeciti, godendo di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, così dimostrando la piena capacità di cogliere e sfruttare le occasioni di reinserimento. Positiva è inoltre la convivenza con il fratello, il quale appare essere riferimento familiare dell’istante sul territorio.
Alla luce di tali considerazioni, è da escludersi che la condotta penalmente rilevante del ricorrente esprima una pericolosità sociale attuale, ostativa al rilascio del permesso di soggiorno per protezione complementare, tale da giustificare la compromissione del diritto al rispetto della vita privata dell’istante, per come radicata sul territorio nazionale. Ecco allora che il pregiudizio che patirebbe l’interessato per via di un nuovo possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che egli ritrarrebbe in caso di rimpatrio in Marocco, Paese che egli ha abbandonato da tempo, inducono ad affermare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, essendo ravvisabile la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili.
Il Collegio, in conclusione, ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
P.Q.M.
Visto l’art. 35 bis D.lgs. 25/2008,
in parziale accoglimento del ricorso, accerta in capo al ricorrente il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell’art. 32 co. 3 D.lgs. 25/2008 e 19 co. 1.1 D.lgs. 286/1998 e per l’effetto dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;
Information
Author | Avv. Fabio Loscerbo |
Organization | Fabio Loscerbo |
Website | - |
Tags |
Copyright 2024 - Spreaker Inc. an iHeartMedia Company