Metalli preziosi: Plusvalenza e Monitoraggio Fiscale - 1° Parte
May 11, 2020 ·
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Description
Ciao a tutti e ben tornati al consueto appuntamento normativo e fiscale dei metalli preziosi. Oggi vorrei riprendere e approfondire meglio il discorso sulle plusvalenze e minusvalenze e il monitoraggio...
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Ciao a tutti e ben tornati al consueto appuntamento normativo e fiscale dei metalli preziosi. Oggi vorrei riprendere e approfondire meglio il discorso sulle plusvalenze e minusvalenze e il monitoraggio fiscale.
Il legislatore italiano assoggetta a tassazione le cessioni di metalli preziosi, purché questi ultimi siano allo stato grezzo (esempio polveri, grani, lamine, lingotti etc.) o di tipo monetati (monete d’Oro), mentre non tassa la cessione di Oro usato, purché abbia la forma di oreficeria o gioielleria (collanine, bracciali, anelli, orecchini, ecc.). (Riferimenti Circolare 165/E/1998 dell’Agenzia delle Entrate e comma 1, articolo 67 del DPR n. 917/86).
L’articolo 67 e 68 del DPR n. 917/86, disciplinando i redditi diversi, sancisce che la plusvalenza derivante dalla cessione di particolari metalli preziosi (vedi lingotti) deve essere tassata in dichiarazione dei redditi.
Tassazione dei metalli preziosi.
La compravendita di metalli preziosi o Oro da investimento rappresenta un’operazione finanziaria in grado di generare plusvalenze o minusvalenze finanziarie.
Le plusvalenze/minusvalenze generate dalla compravendita di metalli preziosi, secondo l’Amministrazione finanziaria, devono essere assoggettate a tassazione attraverso l’applicazione di una imposta sostitutiva (dell’Irpef).
Il valore della plusvalenza tassabile (o della minusvalenza deducibile), dato dalla differenza tra il corrispettivo pattuito per la cessione e il valore di acquisto del metallo, aumentato di ogni onere inerente la produzione, compresa l’eventuale imposta di successione o donazione, le spese notarili, etc, (fatta eccezione per gli interessi passivi) deve essere dichiarata nel quadro RT – sezione II “Plusvalenze di natura finanziaria” del modello Redditi Persone Fisiche.
Vediamo, quindi come arrivare a calcolare la tassazione applicabile alla plusvalenza.
La base imponibile.
La base imponibile, data dalla differenza tra il corrispettivo pattuito per la cessione e il valore di acquisto del metallo, aumentato di ogni onere inerente la produzione, compresa l’eventuale imposta di successione o donazione, le spese notarili, etc, (fatta eccezione per gli interessi passivi), ai sensi dell’articolo 68 del DPR n. 917/86, costituisce l’importo che deve essere assoggettato a tassazione sostitutiva.
Al fine di riuscire a determinare in modo corretto tale valore è indispensabile conservare per tutto il periodo di accertamento fiscale, la documentazione relativa all’atto di acquisto dei metalli preziosi, in quanto, in mancanza di tale documentazione, le eventuali plusvalenze generate devono essere assoggettate a tassazione in misura fissa, con una base imponibile pari al 25% del corrispettivo della cessione.
Attenzione, questa possibilità non è un’opzione, ma è un obbligo applicabile nel momento in cui non si è in possesso degli atti di acquisto dei metalli preziosi.
Ai fini della determinazione della base imponibile, devono essere considerati come ceduti per primi i metalli preziosi acquistati in data più recente nel tempo, a meno che, non sia possibile fornire prova tangibile che sono stati venduti metalli preziosi acquistati in epoca meno recente (articolo 67, comma 1-bis del DPR n. 917/86).
Imposta sostitutiva
La base imponibile così determinata, deve essere assoggetta ad imposta sostitutiva, con aliquota del 26%. Si tratta della stessa aliquota con cui sono tassate le rendite finanziarie. La tassazione deve essere effettuata nel quadro RT del modello Redditi Persone fisiche, nella sezione II, dedicata alle plusvalenze di natura finanziaria assoggettate ad imposta sostitutiva del 26%.
Questa sezione della dichiarazione dei redditi, infatti, deve essere compilata dalle persone fisiche residenti in Italia per dichiarare le plusvalenze e gli altri redditi diversi di natura finanziaria indicati nell’articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del DPR n. 917/86, realizzate a decorrere dal 1° luglio 2014, per le quali è dovuta l’imposta sostitutiva nella misura del 26% (articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89).
In particolare, nel rigo RT21 deve essere indicato e il totale dei corrispettivi derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate, dalla cessione o rimborso di titoli, valute, metalli preziosi, nonché differenziali positivi e altri proventi. Nel rigo RT22, colonna 3, deve essere indicato l’importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto dei titoli, valute, metalli preziosi o rapporti, ovvero del costo rideterminato. Per i metalli preziosi, in mancanza della documentazione attestante il costo di acquisto, indicare il 75% dell’importo del relativo corrispettivo indicato nel rigo RT21.
Nel rigo RT23, colonna 2, deve essere indicata la differenza tra l’importo indicato nel rigo RT21 e l’importo di rigo RT22, colonna 3, se positivo. Se il risultato è negativo tale importo deve essere riportato nella colonna 1 e la colonna 2 non deve essere compilata.
La minusvalenza potrà essere portata in diminuzione delle eventuali plusvalenze della medesima categoria realizzate nei periodi d’imposta successivi ma non oltre il quarto, e deve essere riportata nel rigo RT93. Infine, al rigo RT27 deve essere indicata l’imposta sostitutiva del 26%.
Pagamento dell’imposta.
L’imposta sostitutiva così calcolata deve essere versata a cura del contribuente, con modello F24 entro la scadenza per il pagamento delle imposte sui redditi, cui la relativa dichiarazione dei redditi si riferisce. Attualmente tale scadenza è fissata al 30 giugno dell’anno corrente, con riferimento all’imposta dovuta nell’anno precedente.
Il pagamento dell’imposta avviene ogni anno con riferimento al saldo dell’anno precedente, non devono essere versati acconti per l’anno di imposta in corso.
L’unica eccezione dal versamento dell’imposta, e quindi anche dell’obbligo dichiarativo da parte del contribuente si ha quanto le operazioni di compravendita di metalli preziosi sono state effettuate per mezzo di un intermediario finanziario residente in Italia, ed il contribuente ha optato per la gestione con il regime del risparmio amministrato o del risparmio gestito.
Quando, invece, il contribuente si avvale di intermediari finanziari esteri, l’unico regime applicabile è il regime della dichiarazione dei redditi, che vi abbiamo appena indicato, con l’imposta sostitutiva che deve essere versata direttamente dal contribuente in F24. In questi casi, ci sono ulteriori adempimenti a carico del contribuente, che riguardano il monitoraggio fiscale delle attività finanziarie detenute all’estero.
Intermediari esteri.
Attenzione! Un aspetto importante da ricordare e che spesso può generare dubbi riguarda il Paese ove il contribuente è tenuto a dichiarare le plusvalenze generate dalla compravendita di oro da investimento o metalli preziosi, nel caso in cui si avvalga di un intermediario finanziario residente all’estero.
Se il contribuente che ha effettuato tali operazioni risulta essere fiscalmente residente in Italia, anche le plusvalenze generate devono essere assoggettate a tassazione in Italia, ai sensi dell’articolo 3 del DPR n. 917/86. Questo a prescindere dal Paese ove ha sede la piattaforma online sulla quale si è effettuata l’operazione.
La prossima puntata continuerò a parlarvi del monitoraggio fiscale delle attività finanziarie estere. Non dimenticatevi di lasciarci i vostri commenti e quesiti sul nostro blog https://www.goldcareoro.it
Grazie.
Alla prossima.
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Il legislatore italiano assoggetta a tassazione le cessioni di metalli preziosi, purché questi ultimi siano allo stato grezzo (esempio polveri, grani, lamine, lingotti etc.) o di tipo monetati (monete d’Oro), mentre non tassa la cessione di Oro usato, purché abbia la forma di oreficeria o gioielleria (collanine, bracciali, anelli, orecchini, ecc.). (Riferimenti Circolare 165/E/1998 dell’Agenzia delle Entrate e comma 1, articolo 67 del DPR n. 917/86).
L’articolo 67 e 68 del DPR n. 917/86, disciplinando i redditi diversi, sancisce che la plusvalenza derivante dalla cessione di particolari metalli preziosi (vedi lingotti) deve essere tassata in dichiarazione dei redditi.
Tassazione dei metalli preziosi.
La compravendita di metalli preziosi o Oro da investimento rappresenta un’operazione finanziaria in grado di generare plusvalenze o minusvalenze finanziarie.
Le plusvalenze/minusvalenze generate dalla compravendita di metalli preziosi, secondo l’Amministrazione finanziaria, devono essere assoggettate a tassazione attraverso l’applicazione di una imposta sostitutiva (dell’Irpef).
Il valore della plusvalenza tassabile (o della minusvalenza deducibile), dato dalla differenza tra il corrispettivo pattuito per la cessione e il valore di acquisto del metallo, aumentato di ogni onere inerente la produzione, compresa l’eventuale imposta di successione o donazione, le spese notarili, etc, (fatta eccezione per gli interessi passivi) deve essere dichiarata nel quadro RT – sezione II “Plusvalenze di natura finanziaria” del modello Redditi Persone Fisiche.
Vediamo, quindi come arrivare a calcolare la tassazione applicabile alla plusvalenza.
La base imponibile.
La base imponibile, data dalla differenza tra il corrispettivo pattuito per la cessione e il valore di acquisto del metallo, aumentato di ogni onere inerente la produzione, compresa l’eventuale imposta di successione o donazione, le spese notarili, etc, (fatta eccezione per gli interessi passivi), ai sensi dell’articolo 68 del DPR n. 917/86, costituisce l’importo che deve essere assoggettato a tassazione sostitutiva.
Al fine di riuscire a determinare in modo corretto tale valore è indispensabile conservare per tutto il periodo di accertamento fiscale, la documentazione relativa all’atto di acquisto dei metalli preziosi, in quanto, in mancanza di tale documentazione, le eventuali plusvalenze generate devono essere assoggettate a tassazione in misura fissa, con una base imponibile pari al 25% del corrispettivo della cessione.
Attenzione, questa possibilità non è un’opzione, ma è un obbligo applicabile nel momento in cui non si è in possesso degli atti di acquisto dei metalli preziosi.
Ai fini della determinazione della base imponibile, devono essere considerati come ceduti per primi i metalli preziosi acquistati in data più recente nel tempo, a meno che, non sia possibile fornire prova tangibile che sono stati venduti metalli preziosi acquistati in epoca meno recente (articolo 67, comma 1-bis del DPR n. 917/86).
Imposta sostitutiva
La base imponibile così determinata, deve essere assoggetta ad imposta sostitutiva, con aliquota del 26%. Si tratta della stessa aliquota con cui sono tassate le rendite finanziarie. La tassazione deve essere effettuata nel quadro RT del modello Redditi Persone fisiche, nella sezione II, dedicata alle plusvalenze di natura finanziaria assoggettate ad imposta sostitutiva del 26%.
Questa sezione della dichiarazione dei redditi, infatti, deve essere compilata dalle persone fisiche residenti in Italia per dichiarare le plusvalenze e gli altri redditi diversi di natura finanziaria indicati nell’articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del DPR n. 917/86, realizzate a decorrere dal 1° luglio 2014, per le quali è dovuta l’imposta sostitutiva nella misura del 26% (articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89).
In particolare, nel rigo RT21 deve essere indicato e il totale dei corrispettivi derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate, dalla cessione o rimborso di titoli, valute, metalli preziosi, nonché differenziali positivi e altri proventi. Nel rigo RT22, colonna 3, deve essere indicato l’importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto dei titoli, valute, metalli preziosi o rapporti, ovvero del costo rideterminato. Per i metalli preziosi, in mancanza della documentazione attestante il costo di acquisto, indicare il 75% dell’importo del relativo corrispettivo indicato nel rigo RT21.
Nel rigo RT23, colonna 2, deve essere indicata la differenza tra l’importo indicato nel rigo RT21 e l’importo di rigo RT22, colonna 3, se positivo. Se il risultato è negativo tale importo deve essere riportato nella colonna 1 e la colonna 2 non deve essere compilata.
La minusvalenza potrà essere portata in diminuzione delle eventuali plusvalenze della medesima categoria realizzate nei periodi d’imposta successivi ma non oltre il quarto, e deve essere riportata nel rigo RT93. Infine, al rigo RT27 deve essere indicata l’imposta sostitutiva del 26%.
Pagamento dell’imposta.
L’imposta sostitutiva così calcolata deve essere versata a cura del contribuente, con modello F24 entro la scadenza per il pagamento delle imposte sui redditi, cui la relativa dichiarazione dei redditi si riferisce. Attualmente tale scadenza è fissata al 30 giugno dell’anno corrente, con riferimento all’imposta dovuta nell’anno precedente.
Il pagamento dell’imposta avviene ogni anno con riferimento al saldo dell’anno precedente, non devono essere versati acconti per l’anno di imposta in corso.
L’unica eccezione dal versamento dell’imposta, e quindi anche dell’obbligo dichiarativo da parte del contribuente si ha quanto le operazioni di compravendita di metalli preziosi sono state effettuate per mezzo di un intermediario finanziario residente in Italia, ed il contribuente ha optato per la gestione con il regime del risparmio amministrato o del risparmio gestito.
Quando, invece, il contribuente si avvale di intermediari finanziari esteri, l’unico regime applicabile è il regime della dichiarazione dei redditi, che vi abbiamo appena indicato, con l’imposta sostitutiva che deve essere versata direttamente dal contribuente in F24. In questi casi, ci sono ulteriori adempimenti a carico del contribuente, che riguardano il monitoraggio fiscale delle attività finanziarie detenute all’estero.
Intermediari esteri.
Attenzione! Un aspetto importante da ricordare e che spesso può generare dubbi riguarda il Paese ove il contribuente è tenuto a dichiarare le plusvalenze generate dalla compravendita di oro da investimento o metalli preziosi, nel caso in cui si avvalga di un intermediario finanziario residente all’estero.
Se il contribuente che ha effettuato tali operazioni risulta essere fiscalmente residente in Italia, anche le plusvalenze generate devono essere assoggettate a tassazione in Italia, ai sensi dell’articolo 3 del DPR n. 917/86. Questo a prescindere dal Paese ove ha sede la piattaforma online sulla quale si è effettuata l’operazione.
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