Gli avvisi che precedono le attività di recupero da parte di Agenzia delle Entrate - Riscossione

Jun 14, 2024 · 8m 11s
Gli avvisi che precedono le attività di recupero da parte di Agenzia delle Entrate - Riscossione
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Gli avvisi che precedono le attività di recupero da parte di Agenzia delle Entrate - Riscossione Buongiorno Avvocato, oggi parliamo delle comunicazioni che Agenzia delle Entrate - Riscossione trasmette ai...

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Gli avvisi che precedono le attività di recupero da parte di Agenzia delle Entrate - Riscossione

Buongiorno Avvocato, oggi parliamo delle comunicazioni che Agenzia delle Entrate - Riscossione trasmette ai contribuenti, fornendogli l’ultima opportunità di rimettersi in regola. Iniziamo a vedere di cosa si tratta?

Buongiorno Stefano e bentrovati ai nostri ascoltatori.
Il contribuente che non ha gestito l’atto ricevuto, come cartelle, avvisi di accertamenti esecutivi e avvisi di addebito, si vedrà recapitare avvisi, preavvisi e solleciti, ovvero delle comunicazioni di mancato pagamento.Infatti, qualora il contribuente non abbia pagato, rateizzato o impugnato uno degli atti elencati in precedenza, l’agente della riscossione procede con la notifica delle comunicazioni di mancato pagamento e, se anche successivamente alla ricezione di questa comunicazione, il contribuente rimane inerme, vengono attivate le procedure di recupero. In buona sostanza, con queste comunicazioni l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ricorda all’interessato che un pagamento previsto non è stato effettuato, ma che, comunque, può provvedere a regolarizzare la propria posizione prima che vengano avviate, ovvero si consolidino, le procedure di riscossione per il recupero del credito. 


Vediamo nel dettaglio quali possono essere queste comunicazioni che riceve il contribuente. Cos’è il sollecito di pagamento?

Il sollecito di pagamento è una sorta di “promemoria”, spedito per posta semplice, che contiene l’invito a mettersi in regola con i pagamenti. Per quanto riguarda i contribuenti con debiti fino a mille euro, la norma (articolo 1, comma 544, della legge n. 228/2012) dispone il divieto di avviare procedure cautelari o esecutive, relativamente a debiti di tale entità, se non dopo aver preliminarmente inviato al contribuente uno specifico sollecito di pagamento e dopo che siano decorsi inutilmente (per esempio, senza il pagamento o eventuale istanza di rateizzazione) 120 giorni dall’invio del sollecito stesso. La comunicazione contiene le informazioni di carattere generale relative alle modalità per effettuare il versamento oppure, nei casi previsti dalla normativa, per rateizzare le somme dovute, il dettaglio degli importi da pagare, la descrizione della tipologia di crediti in riscossione, l’anno di riferimento, l’ente creditore che li richiede e l’indicazione dell’ammontare di ciascuna voce di debito.


Invece, prima dell’attivazione delle procedure cautelari (fermo di beni mobili registrati - più comunemente fermo amministrativo - e ipoteca su un immobile) ci sono due tipologie di comunicazione che vengono disposte: qual è quello relativo al fermo amministrativo?

Il preavviso di fermo amministrativo è una comunicazione preventiva che l’agente della riscossione, in base alla legge (articolo 86, del Dpr n. 602/1973) è tenuto a notificare al contribuente (o a eventuali coobbligati) intestatario di beni mobili registrati, iscritti nei pubblici registri, prima di poter disporre il provvedimento stesso di fermo amministrativo. Il preavviso concede al debitore 30 giorni dalla notifica per mettersi in regola e contiene l’avvertenza che, trascorsi i 30 giorni senza che vi sia stato pagamento oppure una richiesta di rateizzazione o sospensione della riscossione nei casi previsti dalla legge nonché un annullamento del debito, si procederà, senza ulteriori comunicazioni, all’iscrizione del fermo amministrativo nel Pubblico registro automobilistico (Pra) sul veicolo a motore indicato nell’atto. Il fermo non viene iscritto se il debitore dimostra, entro lo stesso termine dei 30 giorni, che il bene mobile è strumentale all’attività di impresa o della professione (Dl n.69/2013, "decreto del fare") oppure qualora sia adibito a uso di persona diversamente abile. La comunicazione di preavviso contiene le informazioni utili per il pagamento, riporta il prospetto delle somme da pagare, delle singole cartelle, della tipologia dei crediti in riscossione, l’indicazione dell’ente creditore che li richiede, la ripartizione delle voci che compongono il debito, il termine e l’organo giurisdizionale a cui rivolgersi in caso di impugnazione dell’atto.


E invece quello relativo all’iscrizione dell’ipoteca sull’immobile?

Un’altra comunicazione preventiva, prevista dalla legge (articolo 77 del Dpr n. 602/1973), è il preavviso di ipoteca, che l’agente della riscossione è tenuto a notificare al contribuente prima di attivare la procedura cautelare di iscrizione ipotecaria su uno o più immobili di proprietà. Il preavviso invita il debitore proprietario di un immobile a pagare le somme dovute entro 30 giorni, dopo i quali si procederà all’iscrizione di ipoteca vera e propria. Trascorso tale termine, senza che il contribuente abbia dato seguito al pagamento delle somme dovute oppure senza che ne abbia richiesto la rateizzazione, in mancanza di provvedimenti di annullamento o sospensione, si procede con l’iscrizione dell’ipoteca alla conservatoria competente. L'ipoteca può essere iscritta in presenza di debiti non inferiori a 20mila euro, per un importo pari al doppio del credito complessivo per cui si procede. L’iscrizione di ipoteca viene comunicata al contribuente con una apposita comunicazione, inviata tramite raccomandata a/r.


Infine, abbiamo una comunicazione che contiene l’avviso di procedere al pagamento in soli 5 giorni, ce ne parla?

L’avviso di intimazione è l’atto che l’agente della riscossione notifica al contribuente prima dell’avvio delle procedure esecutive (pignoramento), nel caso in cui sia trascorso più di un anno dalla notifica della relativa cartella di pagamento. L’avviso concede al debitore 5 giorni dalla notifica per effettuare il versamento di quanto dovuto, con la possibilità, comunque, di poter chiedere la rateizzazione delle somme a debito o la sospensione della riscossione nei casi previsti dalla legge. L’avviso di intimazione, in base alla normativa vigente (articolo 50, Dpr n. 602/1973 e articolo 26, Dl Semplificazioni n. 76/2020) perde la propria efficacia trascorso un anno dalla sua notifica e, in tal caso, qualora si debba proseguire nell’attività di recupero del credito con l’avvio di ulteriori procedure esecutive, si dovrà notificare un nuovo avviso di intimazione.


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