costituzione articolo 56 e modifica
Sep 18, 2016 ·
1m 31s
Download and listen anywhere
Download your favorite episodes and enjoy them, wherever you are! Sign up or log in now to access offline listening.
Description
LA NOSTRA COSTITUZIONE Parte seconda - Ordinamento della Repubblica Titolo I – il Parlamento Art. 56. [9] La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. Il numero...
show more
LA NOSTRA COSTITUZIONE
Parte seconda - Ordinamento della Repubblica
Titolo I – il Parlamento
Art. 56. [9]
La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
Note:
[9] (Nota all’art. 56).
Articolo così sostituito dapprima con l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, recante «Modificazioni agli artt. 56, 57 e 60 della Costituzione» (G.U. 12 febbraio 1963, n. 40) e poi modificato, nei commi secondo e quarto, con l'art. 1 della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1, recante «Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti il numero dei deputati e senatori in rappresentanza degli italiani all'estero» (G.U. 24 gennaio 2001, n. 19). Si vedano, inoltre, le disposizioni transitorie nell'art. 3 della legge n. 1 del 2001.
L'art. 56, nel testo originario e nella successiva revisione del 1963 cosi dettava:
Art. 56
«La Camera dei deputati è eletta o suffragio universale e diretto, in ragione di un deputato per ottantamila abitanti o per frazione superiore a quarantamila.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età».
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto i venticinque anni di età.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
show less
Parte seconda - Ordinamento della Repubblica
Titolo I – il Parlamento
Art. 56. [9]
La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
Note:
[9] (Nota all’art. 56).
Articolo così sostituito dapprima con l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, recante «Modificazioni agli artt. 56, 57 e 60 della Costituzione» (G.U. 12 febbraio 1963, n. 40) e poi modificato, nei commi secondo e quarto, con l'art. 1 della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1, recante «Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti il numero dei deputati e senatori in rappresentanza degli italiani all'estero» (G.U. 24 gennaio 2001, n. 19). Si vedano, inoltre, le disposizioni transitorie nell'art. 3 della legge n. 1 del 2001.
L'art. 56, nel testo originario e nella successiva revisione del 1963 cosi dettava:
Art. 56
«La Camera dei deputati è eletta o suffragio universale e diretto, in ragione di un deputato per ottantamila abitanti o per frazione superiore a quarantamila.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età».
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto i venticinque anni di età.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
Information
Author | 100 PASSI MEDIANETWORK |
Organization | 100 PASSI MEDIANETWORK |
Website | - |
Tags |
Copyright 2024 - Spreaker Inc. an iHeartMedia Company