Annullata espulsione a cittadino albanese per situazione di indigenza e presenza di legami famigliari
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Giudice di Pace di Bari Ordinanza del 26 settembre 2023 L’irricevibilità di un provvedimento si ha quando la richiesta fatta all’amministrazione sia sottoposta ad un termine, non sia sottoscritta oppure...
show moreL’irricevibilità di un provvedimento si ha quando la richiesta fatta all’amministrazione sia sottoposta ad un termine, non sia sottoscritta oppure sia incompleta.
Diversamente, quando il soggetto non abbia i requisiti per avanzare l’istanza, così come risulta dal provvedimento questorile “CONSIDERATO che, in relazione a quanto sopra, l’istante non ha i requisiti previsti dalla legge per poter soggiornare nel territorio nazionale…” il T.U. Imm. prevede che l’istanza sia rifiutata ai sensi dell’art. 5 comma 5 secondo cui “Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato”.
Sicché, a fronte di un rifiuto l’istante ha diritto all’applicazione della seconda parte dell’art. 5 comma 5 “… … e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili. Nell’adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell’articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato e dell’esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d’origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale.”.
Ciò si afferma perché in materia di diritto amministrativo è previsto che ad ogni istanza, completa e correttamente presentata nei termini, consegua un provvedimento espresso di rigetto/rifiuto o di accoglimento.
Un provvedimento di irricevibilità o inammissibilità, emesso in casi non consentiti, al contrario lede il diritto dell’istante alle garanzie previste dal T.U.Imm. e dal regolamento di attuazione a lui favorevoli, quale, da ultimo, il riconoscimento di un termine di 15 giorni per lasciare volontariamente il territorio nazionale, allo spirare del quale, ove persista l’irregolare permanenza sul territorio, viene emesso il decreto di espulsione.
Nel caso de quo, invece, l’amministrazione ha emesso il decreto di espulsione contestualmente al provvedimento di irricevibilità della domanda di permesso di soggiorno, non consentendo l’applicazione dell’art. 12 del DPR 394/99.
Detto ciò si ritiene che il Questore di Bari avrebbe dovuto rifiutare il rilascio e concedere al ricorrente il termine di 15 giorni in applicazione dell’art. 12 del regolamento di attuazione del testo unico in materia di immigrazione DPR 394/99 proprio per rispettare le procedure che si applicano ai casi del genere e non adottare addirittura il decreto di espulsione con ritiro del passaporto, previa convalida, in assenza di pregiudizi e di altri provvedimenti espulsivi.
Pertanto si ritiene che il provvedimento di espulsione adottato è fortemente lesivo dei diritti del ricorrente nei termini di cui sopra ed è un atto altrettanto abnorme perché non sorretto dai criteri di applicazione previsti proprio dal Testo Unico.
All’esito di una lunga ed accurata istruttoria il Giudice di Pace di Bari dichiarava l’inefficacia del decreto di espulsione.
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Author | Avv. Fabio Loscerbo |
Organization | Fabio Loscerbo |
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